domenica 29 novembre 2009

Brochure Lancio PACS

Brochure

Rivista Consorzio sanità (num. 02)

Rivista Consorzio Sanità (num. 02)



... questo è l'editoriale che ho pubblicato sul secondo numero della rivista del Consorzio Sanità, che continua nel suo intento di aggregare le strutture che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale al fine di razionalizzare le acquisizioni di beni e servizi e di condividere informazioni clinico-diagnostiche dei pazienti per migliorare l'assistenza e favorire il confronto tra specialità e metodi di cura....

LA TELERADIOLOGIA
[seconda pagina in alto a dx]
La teleradiologia è definita come la trasmissione a distanza di immagini radiologiche ed eventuali referti, finalizzata al teleconsulto, alla telediagnosi o alla teledidattica. Ma ha ancora senso continuare a parlare di “trasmissione a distanza” quando internet ha azzerato le distanze? E la distanza nel tempo non equivale a quella nello spazio? Un esame eseguito dal TSRM la mattina e refertato dal radiologo nel pomeriggio equivale ad un esame eseguito a Napoli e refertato a Milano. Ma la prima situazione è normale mentre la seconda desta perplessità e dubbi di carattere etico, o protezionistico, nella comunità dei radiologi. Con i limiti imposti da leggi e linee guida e la stessa tecnologia con la quale accediamo attraverso internet al conto corrente in banca, svolgiamo transazioni finanziarie in tutta sicurezza e riconosciamo validità giuridica alla posta elettronica certificata andrebbe rivisto il ruolo della teleradiologia nel pianeta Sanità: il medico di medicina generale, il pediatra, lo specialista ambulatoriale, i medici dei servizi diagnostici ed i medici dei reparti di degenza potrebbero interagire utilizzando le tecnologie standard di internet, annullando di fatto i limiti imposti dalle distanze. In questo contesto è attiva Teleradiologia.net (www.teleradiologia.net), una società di servizi costituita da informatici e radiologi che ha come mission aziendale la consulenza informatica ed organizzativa dei servizi di Radiologia, la fornitura di applicazioni RIS e PACS, realizzate direttamente, per automatizzare le strutture radiologiche e la possibilità di offrire consulenze radiologiche utilizzando la tecnologia web. La consulenza organizzativa, e la fornitura delle applicazioni, è finalizzata ad ottenere una razionalizzazione dei flussi di immagini all’interno e all’esterno della struttura sanitaria ed un graduale passaggio alla modalità “filmless” con riduzione del consumo delle pellicole, sostituite da supporti digitali. L’utilizzo delle tecnologie digitali permette la consultazione delle immagini acquisite in ogni punto della rete in cui si utilizzeranno opportuni strumenti di visualizzazione dimensionati in base alla tipologia di immagini trattate e al tipo di trattamento. Tale approccio consente di estendere il discorso all’intero flusso di lavoro di una struttura sanitaria e, rispettando le regole imposte dai profili IHE utilizzati, fornire consulenza ed applicazioni dalle prenotazioni al repository dei fascicoli sanitari passando per l’interfacciamento di tutte le diagnostiche disponibili. In particolare il collegamento alla rete di Teleradiologia.net consente la consultazione delle immagini virtualmente in ogni luogo raggiunto da una connessione Internet a larga banda e quindi anche, ad esempio, dagli stessi radiologi della struttura cliente qualora non presenti fisicamente nell’ abituale posto di lavoro. Qualora richiesto poi, un team di radiologi che operano per conto di Teleradiologia.net, può occasionalmente sopperire ad assenze del gruppo dei radiologi della struttura cliente, o eventualmente essere consultato per casi particolari operando comunque in conformità alle linee guida pubblicate dalla Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) in merito alla Teleradiologia. I risparmi di tempo e risorse sono immediatamente verificabili, la graduale eliminazione delle pellicole (costi di acquisto,stoccaggio e smaltimento), la rapida circolazione delle immagini (reparti, sale operatorie), l’utilizzo più razionale delle risorse specialistiche nel tempo e nello spazio e soprattutto la certezza di potersi avvalere della consulenza dello specialista esperto per ogni specifico settore indipendentemente da turni e disponibilità.

martedì 14 luglio 2009

Rivista Consorzio Sanità num. 01

Rivista Consorzio Sanita num. 01



Questo mese non ho pubblicato nulla sulla rivista del consorzio un pò per lasciare spazio agli altri autori ed anche per qualche vicissitudine personale, ma pubblico comunque la rivista. Nei prossimi numeri ci saranno nuovi articoli che vi informeranno sui temi caldi dell'informatica sanitaria.

sabato 2 maggio 2009

Linee guida del Garante sul Fascicolo Sanitario Elettronico

Pubblico integralmente le linee guida del garante per la protezione dei dati personali relative al fascicolo sanitario perché ritengo doveroso diffondere il più possibile le informazioni relative al tema che mi interessa molto visto che sto portando avanti, non senza difficoltà, un paio di iniziative che convergono in questa direzione. Il Garante ha deciso di intervenire per garantire l'applicazione di un primo insieme di regole a garanzia delle persone data l'estrema delicatezza delle informazioni trattate. Il Fascicolo Sanitario Elettronico così come definito in uno dei 'mattoni' del nuovo SSN è il 'Patient File' definito nelle specifiche CDA HL7 e dovrà essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà consultabile dall'interessato con apposite forme di autorizzazione e dal personale sanitario, autorizzato per finalità sanitarie Sono un po' meno d'accordo sulla possibilità di scelta del paziente se far costituire o meno un Fascicolo Sanitario che ritengo uno strumento indispensabile quando, in forma aggregata, rappresenterà la richiesta sanitaria di un territorio e guiderà la distribuzione delle risorse economiche da impegnare.
Infine le linee guida descrivono come l'informativa che "con un linguaggio comprensibile e dettagliato", appunto, deve indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato il paziente, farmacisti) ha accesso ai sui dati, che tipo di operazioni può compiere, se il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo, eccetera. In materia di sicurezza dei dati trattati, l'Autorità impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per "assicurare elevati livelli di sicurezza che limitino il più possibile i rischi di accesso abusivo, furto, smarrimento".

Il link del documento sul sito del garante è :

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1598313


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario


Sommario


1. La sanità elettronica: profili generali

2. Ambito di applicazione delle linee guida

3. Diritto alla costituzione di un fascicolo sanitario elettronico o di un dossier sanitario

4. I soggetti che trattano i dati

5. Dati che possono essere trattati e accesso al fascicolo sanitario elettronico e al dossier sanitario

6. Informativa

7. Misure di sicurezza

8. Notificazione al garante

9. Diffusione e trasferimento all'estero dei dati

10.Diritti dell'interessato


1. La sanità elettronica: profili generali

Nel quadro del processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata sono in atto numerose iniziative volte a migliorare l'efficienza del servizio sanitario attraverso un ulteriore sviluppo delle reti e una più ampia gestione informatica e telematica di atti, documenti e procedure.
In tale contesto si collocano alcune iniziative volte ad archiviare, mediante nuove tecniche, la svariata documentazione di cui gli organismi sanitari si avvalgono a diverso titolo nei processi di cura dei pazienti come, ad esempio, le più recenti esperienze di informatizzazione della cartella clinica, documento sanitario che pure è regolato da specifiche disposizioni normative. Il trattamento dei dati utilizzati nell'ambito di tali iniziative è regolato già dal Codice sulla protezione dei dati personali (cfr., in particolare, artt. 75 e ss. e art. 20 del Codice).
Accanto a tali iniziative più generali emerge di recente un'attività più specifica che rientra anch'essa nel complesso delle azioni per modernizzare la realtà sanitaria, ma ha caratteristiche peculiari che ne rendono opportuna una considerazione in forma specifica.
La novità che si intende esaminare in questa sede in chiave autonoma riguarda la condivisione informatica, da parte di distinti organismi o professionisti, di dati e documenti sanitari che vengono formati, integrati e aggiornati nel tempo da più soggetti, al fine di documentare in modo unitario e in termini il più possibile completi un'intera gamma di diversi eventi sanitari riguardanti un medesimo individuo e, in prospettiva, l'intera sua storia clinica.
Questi dati e documenti possono presentare caratteristiche o sfumature diverse e sono da tempo oggetto di specifica attenzione nell'ambito della problematica del cosiddetto Fascicolo sanitario elettronico (di seguito Fse) e del c.d. dossier sanitario (di seguito dossier). Nelle presenti Linee guida per tali strumenti si ha riguardo all'insieme dei diversi eventi clinici occorsi ad un individuo, messo in condivisione logica dai professionisti o organismi sanitari che assistono l'interessato, al fine di offrirgli un migliore processo di cura.
La peculiarità della condivisione da parte di distinti soggetti delle delicate informazioni sanitarie che documentano un insieme di eventi di rilevanza medica occorsi a uno stesso individuo giustifica la formulazione di particolari considerazioni rispetto alla gestione cartacea di analoghi documenti e alla più generale tematica dell'informatizzazione sanitaria.
Nelle more di un possibile intervento normativo che regoli alcuni aspetti di fondo, il Garante ritiene pertanto opportuno individuare un primo quadro di cautele, al fine di delineare per tempo specifiche garanzie e responsabilità, nonché alcuni diritti.

2. Ambito di applicazione delle linee guida

Il Fse e i dossier non risultano essere definiti a livello nazionale da norme di carattere primario o secondario. Ciò, comporta la necessità di utilizzare una definizione convenzionale del fenomeno che trae spunto anche da quanto emerso in sede europea nel Gruppo che riunisce le autorità garanti di protezione dei dati (cd. Gruppo Art. 29)(1).
Le considerazioni sviluppate nelle presenti linee guida sono applicabili al Fse e al dossier intesi, come detto, quali insieme di dati sanitari relativi di regola ad un medesimo soggetto e riportati in più documenti elettronici tra loro collegati, condivisibili da soggetti sanitari diversi, pubblici e privati.
Il Fse e il dossier contengono diverse informazioni inerenti allo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici presenti e trascorsi (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), volte a documentarne la storia clinica. I dati personali sono collegati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne rendono, comunque, possibile un'agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti o organismi sanitari che prendono nel tempo in cura l'interessato.
Alla luce di quanto emerso a livello nazionale ed, in particolare, dalle osservazioni del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'istituzione di un sistema nazionale di Fascicolo sanitario elettronico, nelle presenti Linee guida il suddetto insieme di dati sanitari risulta diversamente denominato in funzione del suo ambito di operatività. In particolare, si parla di dossier sanitario qualora tale strumento sia costituito presso un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti. Si intende invece per Fse il fascicolo formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale (es., azienda sanitaria, laboratorio clinico privato operanti nella medesima regione o area vasta). I dossier sanitari possono anche costituire, ad esempio, l'insieme di informazioni sanitarie detenute dai singoli titolari coinvolti in una iniziativa di Fse regionale.
Il Fse dovrebbe essere costituito preferendo di regola soluzioni che non prevedano una duplicazione in una nuova banca dati delle informazioni sanitarie formate dai professionisti o organismi sanitari che hanno preso in cura l'interessato.
In secondo luogo, provenendo i dati sanitari e i documenti riuniti nel Fse da più soggetti, dovrebbero essere adottate idonee cautele per ricostruire, anche in termini di responsabilità, chi ha raccolto e generato i dati e li ha resi disponibili nell'ambito del Fse.
Nel caso di Fse, venendo poi in considerazione documenti sanitari del tutto distinti tra loro, dovrebbe essere assicurato che ciascun soggetto che li ha prodotti autonomamente ne rimanga di regola l'unico titolare, anche se le informazioni sono -come detto- disponibili agli altri soggetti abilitati all'accesso (ad esempio -come spesso accade-, attraverso la condivisione, da parte di tutti i soggetti che prendono in cura l'interessato, dell'elenco degli eventi sanitari occorsi, elenco strutturato anche sotto forma di indici o di puntatori logici dei singoli episodi clinici).
In assenza di una previsione legislativa che preveda l'istituzione di tali strumenti per il perseguimento di finalità amministrative proprie delle regioni o di organi centrali dello Stato, le finalità che possono essere perseguite attraverso la costituzione del Fse o del dossier possono essere ricondotte esclusivamente a finalità di cura dell'interessato, ovvero ad assicurare un migliore processo di cura dello stesso attraverso la ricostruzione di un insieme -di regola su base logica- il più possibile completo della cronistoria degli eventi di rilievo clinico occorsi a un interessato relativi a distinti interventi medici.
A garanzia dell'interessato, le finalità perseguite dovrebbero essere ricondotte quindi solo alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'interessato medesimo, con esclusione di ogni altra finalità (in particolare, per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, che possono essere, peraltro, espletate in vari casi anche senza la disponibilità di dati personali), ferme restando eventuali esigenze in ambito penale.
Qualora attraverso il Fse o il dossier si intendano perseguire anche talune finalità amministrative strettamente connesse all'erogazione della prestazione sanitaria richiesta dall'interessato (es. prenotazione e pagamento di una prestazione), tali strumenti dovrebbero essere strutturati in modo tale che i dati amministrativi siano separati dalle informazioni sanitarie(2), prevedendo profili diversi di abilitazione degli aventi accesso agli stessi in funzione della differente tipologia di operazioni ad essi consentite.
Eventuali, future utilizzazioni anche parziali del Fse o del dossier per ulteriori fini di ricerca scientifica, epidemiologica o statistica dovrebbero avvenire in conformità alla normativa di settore ed essere oggetto di preventiva e specifica attenzione, anche nei casi in cui -come accade per taluni progetti di Fse esaminati- la tenuta dell'elenco degli eventi sanitari riguardante un determinato interessato sia demandata a un'infrastruttura regionale.

3. Diritto alla costituzione di un fascicolo sanitario elettronico o di un dossier sanitario

In base alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, deve essere assicurata la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).
A ciò deve aggiungersi che allo stato delle notizie al momento acquisite dall'Autorità, non consta l'esistenza di una norma che obblighi gli organismi sanitari a costituire un Fse o un dossier, la cui introduzione deve ritenersi, pertanto, facoltativa.
Le finalità perseguite attraverso il Fse o il dossier, come sopra ricordato, sono generalmente riconducibili alla documentazione di una "memoria storica" degli eventi di rilievo sanitario relativi a un medesimo individuo consultabile dal medico curante.
Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il Fse o il dossier, perseguendo le menzionate finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, deve uniformarsi al principio di autodeterminazione (artt. 75 e ss. del Codice). All'interessato dovrebbe essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un Fse/dossier con le informazioni sanitarie che lo riguardano, garantendogli anche la possibilità che i dati sanitari restino disponibili solo al professionista o organismo sanitario che li ha redatti, senza la loro necessaria inclusione in tali strumenti.
Il diritto alla costituzione o meno del Fse/dossier si dovrebbe quindi tradurre nella garanzia di decidere liberamente, sulla base del consenso, se acconsentire o meno alla costituzione di un documento che, come si è detto, raccoglie un'ampia storia sanitaria.
Affinché tale scelta sia effettivamente libera, l'interessato che non desideri che sia costituito un Fse/dossier dovrebbe poter accedere comunque alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e non avere conseguenze negative sulla possibilità di usufruire di prestazioni mediche.
Il consenso, anche se manifestato unitamente a quello previsto per il trattamento dei dati a fini di cura (cfr. art. 81 del Codice), deve essere autonomo e specifico.
In ragione delle finalità perseguite attraverso il Fse/dossier, dovrebbe essere illustrata all'interessato l'utilità di costituire e disporre di un quadro il più possibile completo delle informazioni sanitarie che lo riguardano, in modo da poter offrire un migliore supporto all'organismo sanitario, al medico e all'interessato stesso. Una conoscenza approfondita dei dati clinici, relativi anche al passato, può infatti contribuire ad una più efficace ricognizione degli elementi utili alle valutazioni del caso.
Tuttavia, dovrebbero essere previsti momenti distinti in cui l'interessato possa esprimere la propria volontà, attraverso un consenso di carattere generale per la costituzione del Fse e di consensi specifici ai fini della sua consultazione o meno da parte dei singoli titolari del trattamento (es. medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista, medico ospedaliero).
Ferma restando l'indubbia utilità di un Fse/dossier completo, dovrebbe essere garantita la possibilità di non far confluire in esso alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici (ad es., con riferimento a una specifica visita specialistica o alla prescrizione di un farmaco). Ciò, analogamente a quanto avviene nel rapporto paziente-medico curante, nel quale il primo può addivenire a una determinazione consapevole di non informare il secondo di certi eventi.
L'"oscuramento" dell'evento clinico (revocabile nel tempo) dovrebbe peraltro avvenire con modalità tali da garantire che, almeno in prima battuta, tutti (o alcuni) soggetti abilitati all'accesso non possano venire automaticamente (anche temporaneamente) a conoscenza del fatto che l'interessato ha effettuato tale scelta ("oscuramento dell'oscuramento").
In tale quadro, alcuni progetti di Fse esaminati garantiscono l'esercizio della "facoltà di oscuramento" mediante una "busta elettronica sigillata" non visibile, apribile di volta in volta solo con la collaborazione dell'interessato, ovvero utilizzando codici casuali relativi a singoli eventi che non consentono di collegare tra loro alcune informazioni contrassegnate.
Il titolare del trattamento che intenda istituire il Fse/dossier anche con informazioni sanitarie relative a eventi clinici precedenti alla sua costituzione (es. referti relativi a prestazioni mediche pregresse) dovrebbe essere autorizzato preventivamente dall'interessato, lasciando libero quest'ultimo di esercitare la facoltà di "oscuramento".
In caso di incapacità di agire deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà. Raggiunta la maggiore età, deve essere acquisito nuovamente il consenso informato dell'interessato divenuto maggiorenne (artt. 13 e 82, comma 4, del Codice).
In caso di revoca (liberamente manifestabile) del consenso, il Fse/dossier non dovrebbe essere ulteriormente implementato. I documenti sanitari presenti dovrebbero restare disponibili per l'organismo che li ha redatti (es. informazioni relative a un ricovero utilizzabili dalla struttura di degenza) e per eventuali conservazioni per obbligo di legge, ma non dovrebbero essere più condivisi da parte degli altri organismi o professionisti che curino l'interessato (art. 22, comma 5, del Codice).
Il trattamento di dati genetici eventualmente effettuato in relazione al Fse/dossier deve avvenire nel rispetto dell'apposita autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici rilasciata dal Garante.

4. I soggetti che trattano i dati

Il trattamento di dati personali effettuato attraverso il Fse/dossier, perseguendo esclusivamente fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato, dovrebbe essere posto in essere esclusivamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, nonché del personale medico nell'esercizio di attività medico-legale (es. visite per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o alla guida).
La titolarità del trattamento dei dati personali effettuato tramite il Fse/dossier dovrebbe essere di regola riconosciuta alla struttura o organismo sanitario inteso nel suo complesso e presso cui sono state redatte le informazioni sanitarie (es. azienda sanitaria o ospedale) (art. 4, comma 1, lett. f) del Codice).
I titolari hanno la facoltà di designare gli eventuali soggetti responsabili del trattamento, mentre devono preporre in ogni caso le persone fisiche eventualmente incaricate, le quali possono venire lecitamente a conoscenza dei dati personali trattati attraverso tali strumenti attenendosi alle funzioni svolte e sulla base di idonee istruzioni scritte (artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30 del Codice).
Le persone fisiche legittimate a consultare il Fse/dossier dovrebbero essere adeguatamente edotte delle particolari modalità di creazione e utilizzazione di tali strumenti.
Nell'individuare gli incaricati il titolare o il responsabile dovrebbero indicare con chiarezza l'ambito delle operazioni consentite (operando, in particolare, le opportune distinzioni tra il personale con compiti amministrativi e quello con funzioni sanitarie), avendo cura di specificare se gli stessi abbiano solo la possibilità di consultare il Fascicolo/dossier o anche di integrarlo o modificarlo (cfr. punto 5 del presente provvedimento).

5. Dati che possono essere trattati e accesso al fascicolo sanitario elettronico e al dossier sanitario

Il titolare deve valutare attentamente quali dati pertinenti, non eccedenti e indispensabili inserire nel Fse/dossier in relazione alle necessità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, comma 5 del Codice).
Dovrebbero essere pertanto preferite soluzioni che consentano un'organizzazione modulare di tali strumenti in modo da limitare l'accesso dei diversi soggetti abilitati alle sole informazioni (e, quindi, al modulo di dati) indispensabili.
In alcuni progetti di Fse esaminati tale organizzazione modulare permette, ad esempio, di selezionare le informazioni sanitarie accessibili ai diversi titolari abilitati in funzione del loro settore di specializzazione (es. rete oncologica composta da unità operative specializzate nella lotta ai tumori), garantendo così l'accesso alle sole informazioni correlate con la patologia in cura.
Analogamente, alcune categorie di soggetti quali i farmacisti, che svolgono la propria attività in uno specifico segmento del percorso di cura, possono accedere ai soli dati (o moduli di dati) indispensabili all'erogazione di farmaci (es. accesso limitato all'elenco dei farmaci già prescritti, al fine di valutare eventuali incompatibilità tra il farmaco vendibile senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e altri farmaci precedentemente assunti).
In alcuni progetti di dossier sanitario è affidato alla direzione sanitaria il compito di valutare l'indispensabilità delle informazioni mediche generate dai diversi reparti/strutture ai fini della loro consultabilità, nonché quello di decidere se autorizzare o meno l'accesso alle informazioni relative agli eventi clinici anche pregressi da parte del reparto/struttura che ha in cura l'interessato sulla base del tipo di intervento medico e delle argomentazioni poste alla base della richiesta.
I titolari del trattamento, nel costituire il Fse/dossier e individuare la tipologia di informazioni che possono esservi anche successivamente riportate, dovrebbero rispettare le disposizioni normative a tutela dell'anonimato della persona tra cui quelle a tutela delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia (l. 15 febbraio 1996, n. 66; l. 3 agosto 1998, n. 269 e l. 6 febbraio 2006, n. 38), delle persone sieropositive (l. 5 giugno 1990, n. 135), di chi fa uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), delle donne che si sottopongono a un intervento di interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di partorire in anonimato (l. 22 maggio 1978, n. 194; d.m. 16 luglio 2001, n. 349), nonché con riferimento ai servizi offerti dai consultori familiari (l. 29 luglio 1975, n. 405).
Nella maggior parte dei progetti di Fse/dossier esaminati il rispetto delle garanzie di anonimato e riservatezza previste dalle sopra richiamate disposizioni di legge è stato ad esempio assicurato prevedendo che le informazioni relative ai suddetti eventi clinici non siano documentabili all'interno di tali strumenti.
In alcuni progetti esaminati all'interno del Fse/dossier è stata poi individuata una sintesi di rilevanti dati clinici sul paziente, ovvero un insieme di informazioni la cui conoscenza può rivelarsi indispensabile per salvaguardare la vita dell'interessato (es., malattie croniche, reazioni allergiche, uso di dispositivi o farmaci salvavita, informazioni relative all'impiego di protesi o a trapianti). Tali informazioni –raccolte di regola in un modulo distinto- sono conoscibili da parte di tutti i soggetti che prendono in cura l'interessato; circostanza di cui l'interessato dovrebbe essere edotto nell'informativa di cui all'art. 13 del Codice.
A garanzia del diritto all'autodeterminazione dovrebbero essere poi individuate modalità tali da favorire un accesso modulare al Fse/dossier con riferimento ai dati personali e ai soggetti abilitati a consultarli.
L'identificazione dei soggetti abilitati a consultare il Fse/dossier dovrebbe essere effettuata con chiarezza. In relazione alle finalità perseguite con la costituzione del Fascicolo/dossier, l'accesso dovrebbe essere consentito solamente per fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato e unicamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con conseguente esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, nonché del personale medico che agisca nell'esercizio di attività medico-legali.
Il personale amministrativo operante all'interno della struttura sanitaria in cui venga utilizzato il Fse/dossier dovrebbe consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate all'erogazione della prestazione sanitaria (ad es., il personale addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche dovrebbe consultare unicamente i soli dati indispensabili per la prenotazione stessa).
L'abilitazione all'accesso deve essere consentita all'interessato nel rispetto delle cautele previste dall'art. 84 del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari possono comunicare all'interessato informazioni inerenti al suo stato di salute (es. referti, esiti di consulti medici) per il tramite di un medico -individuato dallo stesso interessato o dal titolare- o di un esercente le professioni sanitarie, che nello svolgimento dei propri compiti intrattiene rapporti diretti con il paziente(3). Tale garanzia dovrebbe essere osservata anche quando l'accesso al Fascicolo avviene mediante l'utilizzo di una smart card.
L'accesso al Fse/dossier dovrebbe essere consentito al soggetto che ha redatto il documento con riferimento allo stesso e agli altri soggetti che abbiano in cura l'interessato, sempre che quest'ultimo ne abbia consentito l'accesso nei termini sopra indicati. In alcuni progetti di Fse esaminati, l'accesso da parte di alcune categorie di soggetti (es. medici specialisti) è ad esempio autorizzato di volta in volta dallo stesso interessato attraverso la consegna di una smart card.
Il professionista o organismo sanitario che ha in cura l'interessato dovrebbe poter accedere a tali strumenti consultando i documenti sanitari dallo stesso redatti e quelli relativi ad altri eventi clinici eventualmente formati da ulteriori reparti o strutture del medesimo titolare –nel caso di dossier-o da altri organismi o professionisti sanitari nel caso di Fse (es. ricovero pregresso, analisi cliniche antecedenti).
In ogni caso, l'accesso al Fse/dossier dovrebbe essere circoscritto al periodo di tempo indispensabile per espletare le operazioni di cura per le quali è abilitato il soggetto che accede. Ciò, comporta che i soggetti abilitati all'accesso dovrebbero poter consultare esclusivamente i fascicoli/dossier riferiti ai soggetti che assistono per il periodo di tempo in cui si articola il percorso di cura per il quale l'interessato si è rivolto ad essi.
L'elencazione della tipologia di informazioni da ricondurre ai c.d. dati di emergenza dovrebbe essere effettuata in modo esaustivo dal titolare del trattamento, il quale procede anche ad aggiornare tale elenco.
Resta ovviamente ferma la normativa in materia di diritti di accesso ai documenti amministrativi (l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni).

6. Informativa

Per consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli, il titolare del trattamento deve fornire previamente un'idonea informativa (artt. 13, 79 e 80 del Codice).
L'informativa, da formulare con linguaggio chiaro, dovrebbe indicare tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Codice. In particolare, dovrebbe essere evidenziata l'intenzione di costituire un Fascicolo/dossier il più possibile completo che documenti la storia sanitaria dell'interessato per migliorare il suo processo di cura e, quindi, per fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (cfr. art. 76, comma 1, lett. a) del Codice), spiegando in modo semplice le opportunità che offrono tali strumenti, ma, al tempo stesso, l'ampia sfera conoscitiva che essi possono avere.
A garanzia del diritto alla costituzione o meno del Fse/dossier, l'interessato dovrebbe essere -come detto- informato che il mancato consenso totale o parziale non incide sulla possibilità di accedere alle cure mediche richieste.
L'informativa, anche con formule sintetiche, ma agevolmente comprensibili, dovrebbe indicare in modo chiaro –nel caso di dossier- i soggetti (ad es., medici che operano in un reparto in cui è ricoverato l'interessato o che operano in strutture di pronto soccorso) e - nel caso di Fse - le categorie di soggetti diversi dal titolare (es., medico di medicina generale, farmacista) che, nel prendere in cura l'interessato, possono accedere a tali strumenti, nonché la connessa possibilità di acconsentire che solo alcuni di questi soggetti possano consultarlo.
Nel caso di Fse, l'informativa e la connessa manifestazione del consenso potrebbero essere formulate distintamente per ciascuno dei titolari o, più opportunamente, in modo cumulativo, avendo comunque cura di indicare con chiarezza l'ambito entro il quale i singoli soggetti trattano i dati rispetto al Fse.
L'interessato dovrebbe essere informato anche della circostanza che il Fascicolo/dossier potrebbe essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione generale del Garante, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività (art. 76 del Codice).
L'informativa dovrebbe anche mettere in luce la circostanza che il consenso alla consultazione del Fascicolo/dossier da parte di un determinato soggetto (ad es., del medico di medicina generale o del medico di reparto in cui è avvenuto il ricovero) potrebbe essere riferito anche al suo sostituto.
L'informativa dovrebbe rendere note all'interessato anche le modalità attraverso le quali rivolgersi al titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice (cfr. successivo punto 10), come pure per revocare il consenso all'implementazione del suo Fse/dossier o per esercitare la facoltà di oscurare alcuni eventi clinici (cfr. punto n. 3).
Al fine di assicurare una piena comprensione degli elementi indicati nell'informativa, il titolare dovrebbe formare adeguatamente il personale coinvolto sugli aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche ai fini di un più efficace rapporto con gli interessati.

7. Misure di sicurezza

La particolare delicatezza dei dati personali trattati mediante il Fse/dossier impone l'adozione di specifici accorgimenti tecnici per assicurare idonei livelli di sicurezza (art. 31 del Codice), ferme restando le misure minime che ciascun titolare del trattamento deve comunque adottare ai sensi del Codice (artt. 33 e ss.).
Nell'utilizzo di sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati dovrebbero essere utilizzati idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione anche parziale di tecnologie crittografiche a file system o database, oppure tramite l'adozione di altre misure di protezione che rendano i dati inintelligibili ai soggetti non legittimati).
Dovrebbero essere, inoltre, assicurati:
idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati);
procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
individuazione di criteri per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali;
tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate;
sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database e per il rilevamento di eventuali anomalie.
Nel caso di Fse, dovrebbero essere, poi, garantiti protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati tra i diversi titolari coinvolti.

8. Notificazione al garante

Il Fse, costituendo un insieme logico di informazioni e documenti sanitari volto a documentare la storia clinica di un individuo condiviso da più titolari del trattamento, dovrebbe essere improntato a criteri di massima trasparenza nella sua strutturazione e nel suo funzionamento. A garanzia di tale evidenza i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il Fse dovrebbero essere resi noti al Garante mediante lo strumento della notificazione da parte degli organismi pubblici e privati coinvolti e non anche a cura di singoli medici di base o professionisti che consultano un Fse (art. 37 del Codice).
Il Codice ha, infatti, demandato all'Autorità il compito di individuare ulteriori trattamenti -in aggiunta a quelli elencati nell'art. 37- da notificare potendo recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali (art. 37, comma 2, del Codice). La particolare delicatezza delle informazioni trattate attraverso il Fse, nonché la possibilità di utilizzazione delle stesse da parte di diversi titolari induce a considerare allo stato necessaria una notificazione preventiva al Garante di tali trattamenti. L'Autorità si riserva pertanto di disporre all'esito della consultazione pubblica che le attività di gestione del Fse siano oggetto di notificazione in tutto o in parte.

9. Diffusione e trasferimento all'estero dei dati

I dati sanitari documentati nel Fse/dossier non devono essere in alcun modo diffusi. La circolazione indiscriminata delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute è infatti vietata espressamente dal Codice (artt. 22, comma 8 e 23, comma 5, del Codice). La violazione di tale divieto configura un trattamento illecito di dati personali sanzionato penalmente (art. 167 del Codice).
Anche il trasferimento all'estero dei dati sanitari documentati nel Fse/dossier per finalità di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato può avvenire esclusivamente con il suo consenso, salvo il caso in cui sia necessario per la salvaguardia della vita o della incolumità di un terzo (art. 43 del Codice). Non a caso, nell'ambito dei progetti esaminati, la necessità di comunicare all'estero informazioni sanitarie dell'interessato contenute in tali strumenti si verifica prevalentemente per consentire all'interessato di usufruire di cure mediche all'estero o per consultare un esperto straniero.


10. Diritti dell'interessato

Rispetto ai dati personali trattati mediante il Fse/dossier dovrebbe essere garantita la possibilità di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del Codice. Tali diritti, tra i quali quello di accedere ai dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, ovvero l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica, andrebbero esercitati direttamente nei confronti di ciascun organismo o professionista sanitario.
All'interessato dovrebbe essere fornito senza ritardo un riscontro compiuto e analitico in merito alle sue eventuali istanze (artt. 7, 8, 9, 10 e 146 del Codice). In particolare, dovrebbe essere fornito riscontro alle richieste di accesso ai dati personali estrapolando le informazioni oggetto dell'accesso e comunicandole all'interessato con modalità tali da renderne agevole la comprensione, se del caso trasponendole su supporto cartaceo o informatico; a tali istanze può essere opposto un rifiuto nei soli casi previsti dal Codice (art. 8). Trattandosi di documentazione medica, in analogia a quanto disposto dall'Autorità in tema di ricerche in ambito medico, biomedico ed epidemiologico(4), il riscontro a istanze di integrazione, aggiornamento e rettificazione dei dati potrebbe essere fornito annotando le modifiche richieste senza alterare necessariamente la documentazione di riferimento.
1 Documento di lavoro sul trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche (Cce) adottato il 15 febbraio 2007 consultabile sul sito http://ec.europa.eu/...2 Cfr. art. 22, comma 6, del Codice; regola 24 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B) al Codice.3 Cfr. Provvedimento del 9 novembre 2005 "Strutture sanitarie: rispetto della dignità" [doc. web n. 1191411]4 Provvedimento generale del 24 luglio 2008 "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" pubblicato in G.U. 14 agosto 2008, n. 190 [doc. web n. 1533155]


giovedì 9 aprile 2009

Editoriale su Rivista Consorzio Sanità

Rivista Consorzio Sanità (num. 0)
Rivista Consorzio Sanità (num. 0) Francesco Amato

... questo è l'editoriale che ho pubblicato sul numero zero della rivista del Consorzio Sanità, una interessantissima iniziativa che, unica nel suo genere, aggrega le strutture che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale al fine di razionalizzare le acquisizioni di beni e servizi e di condividere informazioni clinico-diagnostiche dei pazienti per migliorare l'assistenza e favorire il confronto tra specialità e metodi di cura....
LA CARTELLA CLINICA DIGITALE
[seconda pagina in alto a dx]
Velocizzare, semplificare, rendere più efficiente il flusso di dati che accompagna la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria. Questi gli ambiziosi obiettivi che la digitalizzazione della sanità prospetta per il futuro. A 70 anni dalla prima regolamentazione italiana (legge Petragnani del 1938) l'idea alla base della cartella clinica elettronica non è cambiata di molto: qualsiasi contatto tra un cittadino ed un sistema sanitario
genera una descrizione che può essere raccolta in un fascicolo consultabile dal cittadino stesso e dalle persone autorizzate. Dalla carta all’informatica il passo non è brevissimo ma ci stiamo arrivando. L'obiettivo principale attualmente riguarda la definizione di standard che, nel rispetto della privacy, permettano l'efficiente interscambio delle informazioni: non serve avere un fascicolo sanitario elettronico se non si possono confrontare tra loro le informazioni generate da sistemi diversi. I protocolli internazionali per il trattamento dei dati sanitari sono essenzialmente due: DICOM, dedicato al
trasferimento di immagini digitalizzate tra sistemi diversi, e HL7, dedicato alle informazioni cliniche e amministrative, mentre i profili utilizzati attualmente sono tre: europeo (EHRCOM), australiano (HISA) e nordamericano (IHE). Ma il punto focale è la definizione dei vocabolari, la condivisione della terminologia da utilizzare nei documenti; la parola giusta per esprimere quel concetto, univoca e senza possibilità di interpretazione. In italiano è difficile. In Italia 15 regioni hanno già i loro sistemi di gestione del fascicolo sanitario elettronico ma questi non si parlano. Esistono gli standard, vogliamo adottarli? Piuttosto che andare avanti a sperimentazioni di protocolli diversi? Il mio più grosso timore è che ancora una volta per ogni interazione fra due sistemi ci si inventi un protocollo di comunicazione ad-hoc per risolvere il problema senza una visione d’insieme. Piuttosto che spendere soldi nella realizzazione di software qui occorre progettare i dati, le specifiche comuni poi il software. Potrebbe diventare tutto semplice, basta darsi regole comuni e condividere informazioni e software libero. Comunque la strada è tracciata con tutto il buon senso possibile percorriamola. I vantaggi offerti dalla digitalizzazione degli archivi sono evidenti: la ricerca dei dati contenuti in un supporto digitale richiede al massimo pochi secondi indipendentemente dalla quantità di dati contenuti nell'archivio in generale e nella singola cartella in particolare. Alle cartelle sarà inoltre possibile allegare in maniera veloce immagini e ed esami strumentali che potranno essere condivisi in una rete diagnostica che annullerà i tempi di consulenze specialistiche tra medici operanti in sedi diverse, rendendo inutile anche una parte degli spostamenti effettuati dai malati e riducendo sensibilmente i costi di tutto il sistema.

giovedì 26 marzo 2009

Pubblicazione della cartella clinica diabetologica e dei risultati degli esami di laboratorio dei centri antidiabete: Sito terradilavoro.antidiabete.net


Le tecnologie utilizzate in questa procedura consentono il massimo della versatilità e della standardizzazione disponibile.

Il sito del centro è realizzato utilizzando un portlet container (Liferay), che consente un elevato grado di interazione con gli amministratori, che possono utilizzare una interfaccia user-friendly per aggiungere servizi già disponibili in formato portlet (jsr-168 e jsr-268), come ad esempio i gadget di Google, e con gli utenti, che possono utilizzare blogs, forum, web-mail ed altri servizi di social-networking.

L'applicazione, rivolta soprattutto ai medici di base (Area medici), è costituita da due portlet, una di controllo ed una di rappresentazione del documento richiesto.

La prima è realizzata utilizzando OpenLaszlo che consente di realizzare una Rich Internet Application (RIA) definendo una interfaccia in XML (lzx) che viene tradotta automaticamente in un oggetto SWF mostrato attraverso il flash player del browser utilizzato. Attraverso questa portlet il medico si autentica con le credenziali fornite e visualizza l'elenco dei suoi pazienti serviti dal centro antidiabete. Per ognuno di questi può visualizzare la cartella clinica diabetologica ed i risultati dei singoli esami richiesti. Le richieste del medico vengono trasformate in documenti CDA/HL7, crittografate, incapsulate in messaggi SOAP, ed inviate ad un web service (pubblicato in Axis 2) che provvede ad espletarle interrogando il database della procedura che gestisce l'attività del centro antidiabete. I documenti richiesti vengono estratti dagli archivi della procedura in formato CDA-HL7, crittografati, incapsulati in un messaggio SOAP e renderizzati per essere visualizzati sotto forma di pagina html, xml o PDF nella seconda portlet dell'applicazione. Tutti i sistemi coinvolti possono essere fisicamente distinti e collegati solo attraverso una rete remota.



giovedì 29 gennaio 2009

lettera clienti lettera clienti Francesco Amato Lettera inviata ai centri convenzionati della ASL Caserta 2

sabato 3 gennaio 2009

Articolo Radiologia Medica

Articolo_radiologia_medica Articolo_radiologia_medica Francesco Amato Articolo Radiologia Medica

venerdì 2 gennaio 2009

Articolo su 'Teme'

pubb_temex pubb_temex Francesco Amato Ariticolo su 'Teme'

giovedì 1 gennaio 2009

Curriculum Vitae



Dati Personali

Nato a Ischia (NA) il 14 marzo 1964.
Residente a Teverola (CE) in Via San Lorenzo, DI.LA. Park
Tel. 081.8119786 - 335.8046104
E-mail f.amato@aslcaserta2.it, fraama@gmail.com

Esperienze formative

Maturità scientifica conseguita presso il liceo "Mercalli" di Napoli nel 1982 con la votazione 52/60.
Iscritto al corso di Laurea in Matematica dell'Università di Napoli dal 1982 all'84 superando 4 esami.
Iscritto al corso di Laurea in Scienze dell'Informazione dell'università di Salerno dal 1985.
Laurea in Scienze dell'Informazione conseguita presso l'università di Salerno il 25/07/2002 con votazione 96/110 discutendo una tesi sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche alle persone disabili.
Dottorato di Ricerca (Ph.D) in METODOLOGIE DI ANALISI E PROGETTAZIONE DI SISTEMI PER L'E-SANITÀ – XX ciclo conseguito presso la facoltà di medicina della seconda Università di Napoli il 13/12/2007 discutendo una tesi sull'
'Applicazione degli standard ed Interoperabilità nelle applicazioni software di diagnostica per Immagini: Sicurezza, Dematerializzazione e Persistenza delle informazioni'
Corso di tecnico hardware presso IPSOA di Milano per collaborazione agenzia di Salerno.
Inglese tecnico.

Conoscenze acquisite

Conoscenza sistemistica dei principali sistemi operativi (NT server, 2000 server, Linux, OS/400, CICS/MVS, GCOS7).
Conoscenza applicativa dei seguenti linguaggi di programmazione Cobol, PL/I, C, Pascal, Basic, Fortran, ADA, Lisp, AutoLISP, HTML, Java, Javascript, PHP ed i relativi tools di sviluppo (Delphi, Visual studio, tools Macromedia, Asp e Dot.Net.).
Conoscenza dei principali database relazionali, di SQL e dei relativi linguaggi specifici di scripting: Access, SQL Server, Interbase, Oracle.
Conoscenza dei principali protocolli di rete LAN e WAN, TCP/IP e competenza nella progettazione di reti territoriali in rapporto con i vari operatori che offrono connettività e trasporto Internet su reti pubbliche e private sia in Italia che in Gran Bretagna.

Esperienze lavorative

Dipendente dell'Advanced Sistems s.r.l. di Napoli dal maggio 1988 all'ottobre 1996 con mansione iniziale di programmatore e successivamente di analista, coordinatore e capo progetto.
Progetti seguiti x clienti, ruoli ricoperti e ambienti di sviluppo:

Progetti Ruolo Ambienti
Estero Merci – Banca della Provincia di NapoliProgrammatore Cobol - GCOS7 - Bull
Infomanager – prodotto di inquiry generalizzatoProgrammatore PL/I - Cobol - CICS/MVS
Overmillion – evoluzione di Infomanager

BNL - Efibanca
Analista Cobol - CICS/MVS - OS/400 - Unix - Cobol PC Microfocus – Interfaccia GUI
Routine di collegamento multipiattaforma tra server PC collegati con host 3270 – As400 e client Pc via Modem con un protocollo dedicato o via TCP-IP con protocolli HTTP e FTP Analista

Programmatore
Delphi, Java
Procedura Turni presso la Circumvesuviana di NapoliCoordinatore personale esterno. Cobol - CICS/MVS
PRUNES – gestione riscossioni e adempimenti concessioni esattoriali.

Migrazione da procedure preesistenti, fusione e scorporazione di ambiti esattoriali. Esattorie di Puglia, Abruzzo, Napoli e Bergamo.
Coordinatore personale interno ed esterno Cobol - CICS/MVS - OS/400
Contabilità e Magazzino – Modifiche applicazione

Telecom Italia - Rozzano
Capo Progetto Cobol - PC – CICS/MVS
Progetto custom per il controllo del processo di manutenzione dei motori a reazione presso la Alfa Romeo AvioCapo Progetto Cobol – PC
Rifacimento Procedura Turni per la Circumvesuviana di Napoli Capo Progetto OOA, OOD MFC 4.0 - Windows NT- SQL Server

Esperienze commerciali su tutti i prodotti dell'Advanced Systems e nella gestione delle problematiche tecniche ed organizzative generate dalla conduzione di progetti complessi con gruppi di lavoro.

Consulenza presso la Pirelli Cavi ad Arcofelice per l'integrazione di hardware di controllo in un sistema di monitoraggio delle caratteristiche qualitative sia dei componenti in entrata sia del prodotto finito utilizzando il Cobol (gestionale) interfacciato con routine in C e macro della Technical Instruments.

Esperienze di grafica e progettazione con Autocad e 3D Studio con collaborazioni con vari studi grafici e di architettura di Napoli. Esperienze di editoria sia cartacea che elettronica con la realizzazione di vari lavori di pubblicità, immagine per molte aziende con utilizzo sia di sistemi Windows che Mac con particolari riferimenti a presentazioni interattive poi trasportate sul web . Sviluppo di alcuni progetti autonomi di meccanizzazione di varie aziende tra cui la RA.M.OIL (cobol PC) e la Italia Combustibili (Delphi) di Casalnuovo di Napoli applicati alla gestione magazzino e fatturazione, rapporti con l'Ufficio Imposte di Fabbricazione e le Dogane.

Creazione alla fine del 1995 di una ditta individuale - esse.r.ci - partner (Vol Qualified) di Video On Line, oggi acquisita da Telecom Italia Network, al fine di produrre e vendere pagine web e servizi sulla rete. Questa attività è cresciuta anche come software house sia legata ad Internet, sia gestionale, su un filone legato alla gestione dei prodotti petroliferi e su un altro riguardante alcune gestioni per enti pubblici

Collaborazione con Arte Informatica per l'organizzazione di una rete commerciale finalizzata a creare le strutture adatte a distribuire una procedura di gestione Farmacie (Sanimatica) in regioni diverse dalla Campania.

Collaborazione con Gesan, cominciata dalle pagine web, poi tecnica, a supporto dello sviluppo in Delphi delle parti di comunicazione tcp/ip del prodotto di teleprenotazione delle prestazioni specialistiche, poi commerciale presso le strutture che lo utilizzano, poi come docente di informatica applicata presso la ASL Caserta 2.

Consulenza presso la Incard di Marcianise, azienda leader nella produzione di carte memoria e microprocessore per utilizzi in telecomunicazione, identificazione, credito, per la quale ho realizzato il sito aziendale e sviluppato un gruppo di progetti,coordinando personale interno, finalizzati all'ottimizzazione della gestione del flusso dei dati segreti di personalizzazione delle carte dal cliente, via tcp/ip, alle strutture interne di memorizzazione, alle macchine che effettuano il ciclo produttivo, alla successiva archiviazione.

Docenze di informatica e telecomunicazione presso diverse strutture sia di formazione che aziendali, in proprio o parte di progetti regionali.

Realizzazione di una applicazione web based per gestire le attività di un bookmaker tra la sede di Londra e una cinquantina di agenzie in Italia con la progettazione della rete telematica in collaborazione con British Telecom e Telecom Italia in un periodo di circa un anno con frequenti attività a Londra.

Dal febbraio 1999 socio ed amministratore unico della Chorus srl, software house dedita allo sviluppo di applicativi in ambito sanitario e rivolti alla pubblica amministrazione.
Analisi e sviluppo in Delphi ed Access di un gruppo di applicazioni per la ASL Caserta 1 finalizzate all'acquisizione delle impegnative prenotate dai centri convenzionati e della loro gestione fino alla liquidazione.
Analisi e sviluppo in Delphi ed Interbase di un gruppo di applicazioni rivolte alle strutture sanitarie convenzionate in cui si gestisce l'accettazione del paziente,il rapporto con le ASL di competenza e le varie verticalizzazioni per branche sanitarie di attività.
Analisi e sviluppo in Delphi ed Oracle di tre applicazioni per i Comuni
(Gestione risultati elettorali, Acquedotto, Servizi a domanda individuale).
Analisi e sviluppo in Asp ed Oracle di un prodotto di e-commerce.
Progettazione e realizzazione dei siti della ASL Caserta 2 e di un gruppo di centri di diabetologia, entrambi contenitori di applicazioni centralizzate, rispettivamente legate all'invio dei dati sulle prestazioni erogate dai centri convenzionati e alla costituzione, gestione e consultazione di una banca dati su pazienti diabetici.

Progettazione e realizzazione di un CD interattivo con Macromedia Flash 4 per la Regione Lazio.

Collaborazione con Telfin per la commercializzazione, l'impianto e l'amministrazione di reti a larga banda (ADSL).

Riorganizzazione delle attività della Chorus realizzata nell'anno 2002,accentuando la specializzazione in informatica sanitaria e cedendo le attività non legate al core business ad uno dei soci.

Incarichi di consulenza e di lavoro a progetto per la ASL Caserta 2 dal settembre 2002 a tutt'oggi, come dettagliati in calce.

Data Inizio Collaborazione Data Fine Collaborazione Oggetto del Progetto / Attività
01/09/2002 31/08/2003
Incarico di consulenza per la durata di anni uno, affidato con determina del Direttore Generale p.t. n.° 1873 del 28 agosto 2002, a partire dal 01/09/2002 come Responsabile della direzione tecnica della Unità Operativa Semplice C.E.D. Aziendale con il coordinamento di tutto il personale tecnico afferente alla struttura, con l'espletamento delle funzioni di amministratore di sistema e delle banche dati in essere, con l'applicazione della normativa vigente in materia di privacy,sicurezza e quant'altro previsto per la corretta conduzione del C.E.D..
01/09/2003 31/10/2003
Docenze di informatica rivolte alla formazione del personale interno (distretti sanitari 34 – per un tot di 40 ore - e 39 per un tot di 30 ore) nell'utilizzo di strumenti di office automation e di comunicazione in rete.
01/11/2003 20/12/2004
Incarico di Consulenza, affidato con disposizione del Direttore Generale p.t. n. 80 del 31/10/2003 a decorrere dal 01/11/2003 in seguito ad una selezione pubblica per il profilo di Specialista Informatico con l'incarico di sviluppare il Sistema informativo Territoriale della ASL (Anagrafe, CUP, Gestione dei centri convenzionati e delle strutture di ricovero esterni ed interni).
21/12/2004 20/04/2008
Incarico di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 15 octies D.Lvo 229/99 di anni tre e mesi quattro, ex deliberazione del Direttore Generale p.t. nr°496 del 29/12/2004, contratto prot. n° 173 del 24.01.2005, con decorrenza 21/12/2004 e con scadenza il 20/04/2008 in riferimento al Progetto per lo Sviluppo di Sistemi Informatici di supporto alla gestione dei Servizi Sanitari nell'ambito del Sistema Pubblico di Interoperabilità e Cooperazione della Campania (SPICCA). In particolare l'incarico è legato allo sviluppo delle applicazioni software necessarie al Centro Unico di Prenotazione (CUP) della Regione Campania presentato da questa Azienda con nota prot. 17594/2004 ed al Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Regione Campania in data 21.12.2004.
21/04/2008 Termine progetto

CUP Regionale
Proroga incarico precedente con nota della Direzione Generale N. 421 del 17/04/2008

Nel corso della collaborazione con la ASL Caserta 2 le attività prevalenti sono:


  • Riprogettazione e realizzazione del Sito aziendale utilizzando le informazioni dinamiche del database aziendale ed adeguando la presentazione delle informazioni alle necessità delle persone disabili.

  • Acquisizione del dominio 'aslcaserta2.it' come mantainer con la partecipazione a vari corsi della Registration Autority .

  • Stipula del progetto 'Collegamento telematico a larga banda tra le diagnostiche per immagini dei P.O. di Aversa e di Sessa Aurunca per attività di refertazione a distanza in ambiente DICOM' .

  • Progettazione e realizzazione dei moduli Anagrafe Assistiti e Prestazioni Sanitarie del Sistema Informativo Territoriale,

  • Collaborazione alla Stipula del progetto di realizzazione del CUP regionale presentato alla Regione Campania nell'ambito delle attività previste dal Progetto per lo sviluppo di sistemi informatici di supporto alla gestione dei servizi sanitari (burc 6 9/2/2004).

  • Collaborazione alle attività da realizzare per adeguare il CUP interno in fase di realizzazione con le specifiche regionali.

  • Estensione del progetto relativo alla diagnostica per immagini per la realizzazione di un unico PACS aziendale che coinvolge le radiologie dei 4 presidi ospedalieri della ASL Caserta 2

  • Progettazione delle interfacce in HL7 tra il Sistema Informativo Territoriale e le applicazioni di servizio (LIS e PACS)

L'esperienza acquisita nell' ambito della trasmissione delle immagini in remoto ha contribuito alla realizzazione di un applicativo che consente di gestire le attività di un gruppo di radiologi per offrire servizi di refertazione a distanza. La struttura organizzativa si è costituita nel 2003 con il nome di 'teleradiologia.net
srl' e gestisce le sue attività attraverso l'omonimo sito web che ospita l'applicativo.

Nuovo incarico di collaborazione a progetto ai sensi dell’art. 15 octies D.Lvo 229/99 con la ASL Caserta, costituita dalla fusione delle ex Caserta 1 e Caserta 2, a partire dal 1/1/2010 per un anno nell’ambito del progetto SANI.ARP Campania on-line.

Estensione dell’incarico dal 1/7/2011 per includere le responsabilità legate alla dematerializzazione e conservazione legale degli archivi di diagnostica per immagini e di laboratorio della ASL Caserta.

Proroga dell'incarico di collaborazione a progetto con ASL Caserta fino al 31/12/2012.

Incluso per la seconda volta nell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere pubblicata sul BURC n°.40 dl 26/6/2009.

Pubblicazione di un articolo 'Gli standard nei software sanitari: verso un linguaggio comune.' sulla rivista TEME - TECNICA E METODOLOGIA ECONOMALE - MENSILE DI TECNICA ED ECONOMIA SANITARIA (ISSN 1723-9338) nel numero di febbraio 2008.

Pubblicazione di un articolo 'Strumenti e-learning per la formazione: aspetti normativi, applicazioni attuali in radiologia e prospettive future.' sulla rivista La Radiologia Medica (ISSN 0033-8362) nel numero 113 di febbraio 2008.

Pubblicazione di editoriali, a carattere informatico-sanitario, sulla rivista del ‘Consorzio Sanità’.

Autore del blog www.francescoamato.net su temi di informatica sanitaria.

Autore del capitolo 3 e coautore del capitolo 5  del libro “TELEMEDICINA - Approccio multidisciplinare alla gestione dei dati sanitari” della serie  Springer  Biomed pubblicato nel  marzo 2010 (ISBN: 978-88-470-1633-0)